Accettazione eredità

Accettazione dell’eredità

L’accettazione è la modalità attraverso la quale si acquista l’eredità.
L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita e, all’interno della prima categoria, può avvenire puramente e semplicemente o con beneficio di inventario. Presupposto per l’acquisto dell’eredità è l’attualità della delazione (non sono delati i chiamati  sotto condizione sospensiva, i chiamati in subordine, i nascituri, i sostituiti nelle sostituzioni  semplici e nelle sostituzione fedecommissarie – ove ammesse).

L’accettazione espressa dell’eredità è una dichiarazione formale, resa in un atto pubblico innanzi ad un Pubblico Ufficiale (notaio o Cancelliere) o in una scrittura privata autenticata, a cura dell’erede; è nulla l’accettazione sotto condizione o a termine o parziale. L’accettazione si definisce invece tacita quando, in mancanza di un atto formale, il chiamato all’eredità compia uno o più atti che presuppongono la sua volontà di accettare: si tratta di fattispecie, come ad esempio la vendita di un bene ereditario, che il chiamato erede non avrebbe diritto di compiere se non volesse accettare l’eredità.

Il legislatore disciplina dei casi tipici di accettazione tacita, individuandoli nella donazione, nella vendita e nella cessione dei diritti di successione. Sul punto sono numerose le pronunce giurisprudenziali: La Suprema Corte ha ritenuto che, ad esempio, configuri un’accettazione tacita il pagamento di un debito ereditario con denaro proveniente dall’asse ereditario (Cassazione 27.01.2014, n. 1634). Parimenti, la Suprema Corte, nella sentenza 08.06.2007, n. 13384, ha disposto che si configura un’accettazione tacita dell’eredità allorquando l’erede continui – anche in contumacia – in un giudizio di merito concernenti beni del de cuius.

Non configura accettazione dell’eredità la presentazione della dichiarazione di successione in quanto è un obbligo previsto dal legislatore. Vi sono alcuni casi particolari di accettazione tacita, ovvero la rinunzia che importa accettazione: l’art. 478 dispone infatti che, nel caso in cui l’erede rinunzi ai suoi diritti ereditari dietro corrispettivo, egli sta materialmente disponendo di un suo diritto ereditario (lo sta, di fatto, alienando) quindi è come se lo avesse accettato.

L’accettazione dell’eredità (espressa o tacita) può essere validamente effettuata dai chiamati alla successione nel termine di 10 anni dal momento dell’apertura della successione, ai sensi dell’art. 480 c.c.. Gli effetti dell’accettazione, in qualsiasi momento venga effettuata, retroagiscono nel momento in cui si è aperta la successione: il legislatore ha così previsto una fictio iuris secondo la quale l’erede si considera tale come se avesse accettato dal momento del decesso.

Fonte: www.studiocataldi.it