Quali sono gli info-prodotti multimediali tutelati dal diritto d’autore sul web

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono disciplinati dagli artt. 2575 – 2582 del codice civile.

In particolare, a norma dell’art. 2575 del codice civile: “Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

La normativa di riferimento muove dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (nota anche come Legge sul diritto d’autore) e successive modifiche, fino ad arrivare alla L. 18 agosto 2000, n. 248.

In generale, come è possibile rinvenire dalla lettura della Circolare della Direzione Regionale Toscana dell’Agenzia delle Entrate sul Diritto d’Autore, sono tutelate tutte le opere che siano riconducibili:

  • alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale;
  • alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali, purché costituiscano un’opera originale in sé;
  • alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, ritratti, incisioni o appartenenti ad arti figurative simili, compresa la scenografia;
  • all’architettura: i disegni e le opere dell’architettura;
  • al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta);
  • alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore;
  • alle opere fotografiche e a quelle espresse con procedimento analogo, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle stesse norme della Legge sul diritto d’autore;
  • ai programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali, che siano espressione di creazione intellettuale dell’autore. Il termine “programma” comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
  • alle banche dati di cui all’art.1, comma 2, della L. n. 633/1941, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia inalterati i diritti esistenti su tale contenuto;
  • alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;
  • alle cosiddette “elaborazioni  di carattere creativo”, come ad esempio le traduzioni in un’altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un’altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.” 

Uno sguardo alle opere multimediali 

In particolare, per quanto a te interessa più da vicino, sono tutelate dalla disciplina del diritto d’autore e considerate “multimediali” quelle creazioni che combinano in un unico prodotto opere di generi differenti (parole, immagini, suoni ecc.) e sono normalmente fruibili attraverso mezzi di comunicazioni (media) diversi, la cui coesistenza è assicurata da un formato omogeneo – quello digitale – e da un programma.

Sono dunque tre le caratteristiche di un’opera multimediale:

  1. espressione in forma digitale
  2. compresenza di diverse opere dell’ingegno
  3. funzionamento grazie ad un software gestionale

Queste opere, stando sempre al dettato della Circolare della Direzione Regionale Toscana dell’Agenzia delle Entrate sul Diritto d’Autore, possono essere a loro volta di diverso tipo e cioè:

  • Programmi per elaboratori (dunque software n.d.r.).
    Sotto il profilo oggettivo, la classificazione del software tra le opere dell’ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d’autore discende dal fatto che lo stesso, quale insieme di istruzioni che vengono impartite all’elaboratore (affinché questo esegua le operazioni che permettono di conseguire determinati risultati), è assimilabile a un’opera letteraria e nello specifico a un manuale di istruzioni.
  • Testi (dunque e-book, guide pdf, articoli di giornale, traduzioni, n.d.r.).
    Le opere di qualsiasi tipo non possono essere riprodotte tramite alcun mezzo senza autorizzazione dell’autore, salvo il limite di durata posteriore alla morte dello stesso.
  • Il messaggio di posta elettronica (email), che in base all’art. 93 della L. n. 633/1941 è considerato testo da tutelare se riferito alla corrispondenza privata per via epistolare quando sia di carattere confidenziale o si tratti di memorie familiari o personali. Queste tipologie di testi non possono quindi essere rese pubbliche senza l’autorizzazione dell’autore, a meno che non siano utili in qualche procedimento giudiziario in corso.
  • Banche dati considerate opere collettive in quanto costituite dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma.
  • Pagine Web (dunque template n.d.r.), in cui spesso si fondono diversi elementi (e quindi diversi autori): testo, grafica, struttura, ecc.
    N.B.: Nel caso, dunque, di riproduzione di una pagina web, non basta chiedere l’autorizzazione soltanto al titolare del sito ma occorre ottenerla da tutti i suoi “autori”.
  • Immagini (dunque fotografie digitali n.d.r.).
    Secondo l’art. 87 e seguenti della L. n. 633/1941 sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere. Nell’espressione “processo analogo” si include anche la fotografia digitale. Per l’utilizzo di immagini di internet occorre rispettare le condizioni dettate dall’art. 90 e riportare: “il nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata”.
  • Musica on-line nei vari formati (mp3, midi, ecc.). L’art. 2 della L. n. 633/1941 include le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, tra le opere dell’ingegno. L’esclusivo diritto di diffusione spetta agli autori dell’opera secondo il successivo art. 16. La riproduzione di questi file viola anche l’art. 13 della stessa legge secondo il quale il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto anche la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo.”